16 ottobre 2008

il caso Donolato: Comunicato stampa

Pubblico sul Blog, in anteprima di un giorno rispetto al lancio della notizia che avverrà domani 17 Ottobre, il seguente comunicato stampa, relativo alla vicenda segnalata dal Signor Donolato di Padova, oggetto di un mio recente post.


Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), 17 Ottobre 2008


L’Associazione A.M.E.V., (Malati Emotrasfusi e Vaccinati), in persona del suo vice Presidente Avv. Saverio Crea, comunica che ha fatto proprie e che sosterrà e tutelerà in tutte le sedi, sia giudiziarie che mediatiche, le ragioni della famiglia Donolato, sua Socia, per l’incredibile ed assurda vertenza in corso con la Provincia di Padova.
Volendo consentire ai Signori giornalisti la migliore comprensione del problema, espone quanto segue:

1) LA NORMATIVA IN TEMA DI TRASPORTO OBBLIGATORIO E GRATUITO PER DISABILI

La Costituzione italiana riserva una grande attenzione alla promozione di una effettiva generalizzazione del diritto allo studio e alla garanzia, per tutti i cittadini, di accedere alla istruzione per un congruo numero di anni.
In particolare, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica (art. 9 Cost.), detta le norme generali sulla istruzione (art. 33 Cost.) e apre la scuola a tutti prevedendo una istruzione obbligatoria e gratuita per almeno dodici anni e comunque sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. (innalzamento degli anni sarà graduale e vincolato al rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8 della legge 53/03.
Per rendere effettivo tale diritto la repubblica prevede borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze e attribuisce ai capaci e meritevoli, anche privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34 Cost.).
L’art. 117 della Costituzione (il vecchio articolo sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001) attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni la materia dell'istruzione.
Allo Stato è attribuita in via esclusiva la potestà legislativa per le norme generali sull'istruzione.
In passato le varie funzioni e compiti amministrativi relativi alla istruzione erano svolti direttamente dallo Stato.
Per quanto riguarda in modo specifico il trasporto scolastico, la L. 7 luglio 1970, n. 599, sostituendo l'art. 14 della legge 31 Ottobre 1966, n° 942, aveva sancito il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo provenienti da località, frazioni o Comuni viciniori ad una sede di scuola statale o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, in caso di mancanza, nel luogo di provenienza, della corrispondente scuola statale e in presenza di obiettive difficoltà di accesso, nonché il trasporto gratuito degli alunni degli istituti professionali statali.
Tale norma investiva gli enti locali solo in quanto eventuali destinatari dell’affidamento del servizio o in quanto corresponsori di eventuali contributi finalizzati a facilitare i predetti trasporti. Lo stesso articolo prevedeva, con norma da ritenersi tutt’ora vigente, a carico degli assuntori del servizio, l’obbligo di provvedere all’assicurazione degli alunni trasportati per i danni derivanti dalla esecuzione del trasporto.
Successivamente, le varie funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica concernenti, come espressamente definito prima dall'art. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e poi dall'art. 327 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico in materia di istruzione), tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi, sono state trasferite prima alle regioni e poi agli enti locali.
Con specifico riferimento al trasporto scolastico, in un primo momento, l'art. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 aveva trasferito alle regioni le funzioni amministrative riguardanti, tra l'altro, il trasporto gratuito (e relativi oneri assicurativi) degli alunni della scuola materna, della scuola dell' obbligo e degli istituti professionali.
Successivamente, l'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha attribuito ai comuni le funzioni amministrative appena indicate da svolgersi secondo le modalità previste dalla legislazione regionale. In proposito, è stato recentemente affermato (Corte Costituzionale, 2 Giugno 1987, n° 215) che la disciplina del trasporto scolastico non deve essere necessariamente effettuata, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, mediante o sul presupposto di una "specifica" legge regionale in materia ma può essere effettuata anche mediante atti regionali di natura regolamentare o mediante deliberazioni di giunta regionale che approvino, nei confronti dei comuni, "indirizzi" in materia di trasporto scolastico specie se tale possibilità è prevista da una legge regionale in materia di assistenza scolastica e, a maggior ragione, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo art. 117 Cost. (il vecchio articolo sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001), c. 6, che attribuisce la potestà regolamentare alle regioni in ogni materia non appartenente alla legislazione esclusiva dello Stato.
Si ricorda inoltre che, sempre ai sensi dell'art. 117 Cost., c. 6, i Comuni, a loro volta, hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite tra le quali rientra certamente, sulla base della normativa sopra richiamata, anche quella in esame.
I Comuni, nello svolgere i servizi di assistenza scolastica e quindi nello svolgimento del servizio di trasporto scolastico, non possono disporre limitazioni all'ambito dei soggetti individuati dalla normativa regionale (T.A.R. Lombardia, Brescia, 11 Aprile 2001, n° 240)
Quanto disposto dalla normativa appena richiamata si salda perfettamente con quanto disposto attualmente dall' art. 13 del Testo Unico degli Enti Locali laddove viene sancito che spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità.

2) LE NOVITA’ APPORTATE DAL CONSIGLIO DI STATO, OVVERO PERCHE’ MATTIA DEVE POTER UTILIZZARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO, E LA PROVINCIA DI PADOVA HA L’OBBLIGO DI PREDISPORLO

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 20 maggio 2008 (sentenza 2361/08 della Quinta Sezione), ha stabilito che il trasporto gratuito per gli alunni disabili sia esteso anche alla scuola superiore.
la Corte ha stabilito che l’obbligo a provvedere al trasporto spetta alle Province.
Con questa decisione si chiarisce una questione da tempo oggetto di controversie fra Comuni e Province (negli anni addietro, infatti, le famiglie hanno avviato diversi ricorsi per richiedere ai Comuni questo servizio).
Perché la scuola sia aperta a tutti lo Stato deve assicurare la presenza di strutture scolastiche sul territorio ma anche renderne possibile la frequenza, dunque la garanzia del trasporto scolastico è un requisito fondamentale per il pieno accesso al diritto allo studio di tutti.
La legge 118/71 all’articolo 28 stabilisce il “trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa” Questa disposizione però circoscrive l’indicazione alla scuola dell’obbligo, limitandosi a concedere che “sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie".
La sentenza di Maggio supera il problema, facendo leva sulla Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 che ha abrogato il terzo comma dell'articolo 28 della Legge 118/71.
Con estrema chiarezza la Corte sancisce l'illegittimità costituzionale del passaggio della Legge 118/1971. La frequenza scolastica non può essere semplicemente "facilitata", deve essere "assicurata".
In mancanza di apposita e precisa legge regionale, come avviene appunto in Veneto, la competenza e quindi l'obbligo a fornire il servizio di trasporto gratuito di alunni con disabilità alle scuole superiori - dice la sentenza - spetta alla Provincia.

Avv. Saverio Crea
Vice Presidente A.M.E.V.

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