07 aprile 2008

Legge 210: una importante vittoria davanti al Consiglio di Stato

Cari lettori,

come già sapete, il mio studio si occupa anche delle pratiche di risarcimento del danno da vaccinazione ai sensi della legge 210 del 1992.
Nel 2005, dopo anni di battaglie e manifestazioni di piazza, l'Associazione A.M.E.V., insieme ad altre associazioni del settore, ha ottenuto una legge, la 229, che ha previsto un congruo aggiornamento del fisso mensile spettante a queste "vittime di Stato", già ai sensi della legge 210 del 1992.
Tuttavia, per parecchio tempo questa legge e' rimasta lettera morta, fino a quando un Decreto Ministeriale nel 2006 non ha previsto i criteri operativi da applicare in concreto per avviare i pagamenti previsti.
Tutto risolto, penserete: e invece no.
Infatti questo Decreto, ha applicato la legge 229 secondo modalità... "illegittime", soprattutto nella parte in cui non ha previsto una graduatoria degli aventi diritto, basata sulla gravità della loro patologia.
Finalmente, il T.A.R. del Lazio prima ed il Consiglio di Stato dopo, hanno fatto giustizia, censurando le inefficienze e l'irragionevolezza dell'operato del Ministero della Salute.
Leggete sul punto il comunicato stampa del mio stimatissimo amico e collega di studio, l'Avv. Marcello Stanca, Presidente dell'A.M.E.V.

http://www.vaccinazione.it/stampa/comamev06042008.pdf

Chi volesse ulteriori chiarimenti, può contattarmi in privato.

10 commenti:

  1. Sono un professore di liceo coniuge di un medico ospedaliero che per un infortunio sul lavoro nel luglio 1997 per causa di servizio ha contratto l’epatite B.
    Mia moglie solo un mese fa (Febbraio 2009)ha avuto il decreto firmato dal sottosegretario per il riconoscimento dell’ indennizzo di cui alla L. 210/92 ( 8° categoria)
    Anche io sono affetto da epatite cronica B e sono attualmente in terapia.
    Ho solo esami recenti che testimoniano la malattia. Quelli precedenti li ho smarriti.
    Poiché il decreto di mia moglie è del 2009 e poiché per il richiedente coniuge il presupposto fondamentale è che il soggetto contagiante abbia già avuto il riconoscimento dell’indennizzo, nel fare la domanda all’ASL posso omettere gli esami e le certificazioni precedenti?
    La prima diagnosi di epatite era del 27 giugno 2004 ma non trovo più il certificato.
    Che mi consiglia di fare?

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  2. La ringrazio per il suo commento.
    Potrà presentare anche lei domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto all'indennizzo di cui alla legge 210 del 1992 per contagio da convivenza con soggetto già riconosciuto danneggiato.
    Non sarà necessario esibire documentazione medica risalente nel tempo, poichè il danno da lei subito sarà da considerarsi in via induttiva provocato dal rapporto coniugale.
    Con l'occasione, la saluto cordialmente.

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  3. Gentile Avvocato La ringrazio per la risposta.
    Chiedo scusa se Le porgo una ulteriore precisazione.
    Se ho inteso bene è sufficiente che esegui nuovi esami, anche in questi giorni, e li accluda alla istanza da presentare all'ASL.

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  4. Sono una chirurgo di una ASL della Regione Campania che il 20 aprile 1996 si è tagliata con un bisturi potenzialmente infetto.
    Il 20 luglio 1997 ho avuto la consapevolezza della malattia da virus epatite B. La forma è cronica.
    Il 24 luglio 1997 ho fatto istanza di riconoscimento di causa di servizio.
    Il 10 gennaio 2001 la CMO di Caserta si pronuncia positivamente per il nesso causale per servizio.
    Non essendo passati i dieci anni dall’evento, appena ho avuto il responso che la mia epatite cronica fosse correlata al servizio svolto ( delibera del Direttore Generale n.664 del 10 maggio 2001) il 13 maggio 2001 faccio istanza al mio datore di lavoro, e cioè al Direttore Generale dell’ASL, di riconoscimento del danno biologico. Nessuna risposta.
    Ripeto l’istanza il 23 marzo 2003. Nessuna risposta.
    Ripeto l’istanza il 27 giugno 2005. Nessuna risposta.
    Mi reco personalmente all’ASL per chiarimenti e un dipendente ( credo non sia un avvocato )mi dice che la risposta alla mia domanda era inutile in quanto il DIRITTO E’DECADUTO AI SENSI DEL D.LGS 80 del 1998 LA DOMANDA SI DOVEVA PROPORRE AL TAR ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2000.
    Mi raccomanda inoltre di non andare in giudizio perché sicuramente avrei torto.
    Mi chiedo come avrei potuto fare la istanza entro settembre 2000 se il nesso causale mi è stato riconosciuto nel 2001.
    Che ne pensa? E’ il caso di rivolgersi ad un avvocato.
    Grazie fin d’ora, cordialmente Rosa Sorrentino

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  5. Ringrazio per i commenti al post.
    Rispondo al Signor Hugo confermando che e' necessario accludere alla domanda amministrativa la propria documentazione diagnostica recente.
    Alla Signora Rosa rispondo che la ASL si e' comportata molto male nella gestione della pratica relativa al riconoscimento della causa di servizio, ma si può fare ancora qualcosa.
    La legge 210 del 1992 prevede, in conseguenza di importanti pronunce della Corte Costituzionale, che anche gli operatori sanitari infettati possano accedere ai benefici economici da questa norma previsti.Lei pertanto ha diritto all'assegno mensile previsto dalla legge, oltre che agli arretrati.
    Per quel che concerne il riconoscimento del danno biologico, dal momento che il termine di prescrizione é di 10 anni, ma può essere validamente interrotto da una raccomandata di diffida e messa in mora, vorrei capire se le sue richieste alla ASL siano state inoltrate in forma di posta raccomandata. Mi contatti pure in privato per ulteriori chiarimenti e consigli.
    Un cordiale saluto ad entrambi i miei lettori.

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  6. Mi riferisco esclusivamente al risarcimento per DANNO BIOLOGICO.
    Ho inviato le istanze sempre al protocollo generale della ASL ed ho le ricevute di avvenuta consegna.

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  7. il messaggio di prima è mio. Rosa
    Non so perchè ma esce anonimo

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  8. Il termine decennale può essere interrotto validamente se si ha una forma le diffda e messa in mora, cioè un atto scritto che si può accertare essere pervenuto a controparte con cui si chiede di ottenere qualcsa, dichiarando tuttavia di voler interrompere i termini della prescrizione fin quando non la si ottiene.
    Stirando al massimo questo concetto potremmo ritenere sufficienti le attestazioni di ricevuta della ASL per quel che concerne l'obblogo di comunicazione scritta, ma circa il contenuto della domanda avrei necessità di visionare i documenti, per poter dare un parere di fattibilità del giudizio.
    La invito a scrivermi all'indirizzo avv_saverio_crea@tre.it al fine di proseguire questa discussione, allegando i documenti in suo possesso.
    Cordialità.

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  9. Sono anche io un chirurgo di una ASL della Regione Campania che si è infettato per causa di servizio per un infortunio avvenuto ad ottobre del 1997. La forma è una epatite cronica HCV correlata.
    Ho fatto istanza di riconoscimento di causa di servizio ed il 3 febbraio 2002 la CMO di Caserta si pronuncia positivamente per il nesso causale per servizio.
    Faccio più domande al Direttore Generale dell'ASL, di riconoscimento del danno biologico.
    La prima non appena mi viene recapitata la delibera di recepimento del responso della CMO, e cioé nel marzo 2002 e poi di nuovo nel 2005 ed infine a febbraio 2008.Tutte con raccomandata ed ho le ricevute di ritorno.
    Qualche mese fa mi ha convocato un funzionario dell'assicurazione dell'ASL ed ugualmente, come nei post precedenti, mi ha detto che era inutile procedere in quanto il tutto era prescritto perchè decaduto in applicazione del D. Lgs n.80 del 1998 e che la causa si sarebbe dovuta fare al TAR entro il 15 settembre 2000.
    Non mi sono ancora rivolto ad un avvocato Che faccio?. Ho speranza di vincere?. Grazie
    Cordialmente Andrea

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  10. Rispondo al Signor Andrey invitandolo a non perdere la speranza. A mio avviso é fuorviante insistere sul riconoscimento della causa di servizio per la sola via amministrativa, se lo scopo desiderato e' quello di ottenere il riconoscimento di una pluralità di voci di danno, tutte più o meno afferenti al danno biologico.
    E' indubitabile l'affermazione di una mutata sensibilità dei giudici civili sul tema del c.d. danno esistenziale, o da lesione della qualità della vita. E' questa, sempre a mio parere, la strada da seguire, laddove ragioni procedurali (leggi: possibile prescrizione del diritto) o economiche (un ricorso al TAR costa molto piu' di un ricorso ordinario) sconsiglino di percorrere la via maestra del ricorso amministrativo. Invito ad ogni modo gli interessati a contattarmi in privato per ulteriori delucidazioni, per ovvie ragioni di privacy.

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