21 febbraio 2011

Non vaccinare i figli é possibile, e senza conseguenze penali sui genitori!

ATTENZIONE: LA LEGGE 119 / 2017 HA RADICALMENTE MODIFICATO LA NORMATIVA VIGENTE , PUR NON IMPEDENDO AI BAMBINI NON VACCINATI DI FREQUENTARE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO.
SIETE PREGATI DI TENERE IN DEBITO CONTO LA NORMATIVA VIGENTE, QUANDO LEGGETE QUESTO POST.

Cari amici del Blog,

rispondo a molti di voi che mi hanno chiesto se in Italia esistono sanzioni penali o amministrative per le famiglie che, consapevolmente, scelgono di non vaccinare i propri figli.
Fino al 1994 gli obiettori potevano essere deferiti al Tribunale dei Minori affinchè venisse affievolita la potestà parentale, per consentire la vaccinazione obbligatoria anche con l'ausilio della forza pubblica.
Con il Decreto Legge 273 del 6 Maggio 1994, convertito con legge 490 del 20 Novembre 1995, é stato stabilito che: "l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con intervento della forza pubblica".
In altri termini, il deferimento è ancora tecnicamente possibile, ma non porterà alla vaccinazione coatta se i genitori esporranno le ragioni del loro dissenso (chi legge questo blog ne troverà parecchie, e molto ben documentate).
Sono rimaste in vigore - e solo in alcune Regioni - le sanzioni pecuniarie, per chi non intende dare seguito alle richieste della Amministrazione sanitaria.
E' possibile, inoltre, chiedere l'esonero dalle vaccinazioni, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 del citato Decreto, con certificato del pediatra di base o di medico specialista privato, non sindacabile da parte delle ASL.
Sono previste a livello regionale ulteriori modifiche in melius della normativa statale in Piemonte, nella Provincia autonoma di Trento, nel Veneto, nella Emilia Romagna ed in Toscana.

Vi terrò aggiornati nei miei prossimi post :)

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