21 ottobre 2014

Un nuovo successo giudiziario a Palermo!


Il Ministero della Salute non può riformare in negativo il giudizio espresso in fase amministrativa dalla competente Commissione Medica Ospedaliera locale, e il bambino autistico danneggiato da vaccinazione può cumulare gli eventuali effetti positivi riconosciuti dal Ministero della Salute in sede di riesame del giudizio di primo grado amministrativo con quelli contenuti nel verbale della stessa Commissione Medica Ospedaliera. 
nel caso di specie, la Commissione Medica Ospedaliera aveva riconosciuto il nesso ma non la tempestività di presentazione della domanda amministrativa, ed il Ministero della Salute ha ritenuto di ribaltare in secondo grado amministrativo entrambi i giudizi espressi in primo grado amministrativo, in palese violazione dei principi contenuti nel parere del Consiglio di Stato 5/2012, che vieta espressamente tale condotta... 
inoltre, come nel caso di Busto Arsizio, il Giudice può tranquillamente dissentire dalle conclusioni del suo perito, qualora si queste si pongano in evidente contrasto con il criterio di ragionevole probabilità della eziologia postvaccinale del danno alla salute che la norma previdenziale pone come unico requisito per la concessione dell'assegno per danno da vaccino...
con l'importante Sentenza del Tribunale di Palermo ottenuta, ormai passata in giudicato, abbiamo ribadito che esistono alcuni paletti ai limiti del potere censorio, e a volte intimidatorio, dei funzionari ministeriali sulla attività delle Commissioni Mediche Ospedaliere... e dei Tribunali.

la battaglia per i diritti delle famiglie danneggiate dall'autismo da vaccino continua!

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