08 luglio 2011

la mediazione civile: una ottima alternativa ai processi!

"Scoraggia la lite. Favorisci l'accordo ogni volta che puoi. Mostra come l'apparente vincitore sia spesso un reale sconfitto... in onorari, spese e perdita di tempo" (Abraham Lincoln)
Esiste una alternativa ai processi civili, purtroppo ancora poco conosciuta, e di conseguenza poco apprezzata e meno che mai promossa dagli operatori del diritto: è la mediazione civile, introdotta in Italia in modo organico a partire dal mese di Marzo di questo anno.
La mediazione è una modalità di approccio efficace alla gestione positiva dei conflitti. Il suo obiettivo è quello di condurre le parti in disaccordo ad individuare una soluzione mutuamente accettabile e soddisfacente per entrambe attraverso l'ausilio di un terzo neutro: il mediatore.
Chiamando in causa nel proprio processo gli stessi attori della controversia e conducendoli all'individuazione di una soluzione al conflitto in cui non ci siano né vincitori né vinti, la mediazione offre un modo di affrontare il tema del conflitto come una dimensione naturale nel processo di evoluzione di un sistema organizzato, che trova applicazione in ogni ambito della vita sociale.
La mediazione civile, come introdotta dal Dlgs 28/2010, è l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il mediatore non è un arbitro, non decide, ma aiuta le parti a comunicare e, grazie alla competenza in materia e all’uso di determinate tecniche, può ampliare la gamma delle soluzioni che le parti, negoziando da sole, non potrebbero prendere in considerazione senza la visione esterna, oggettiva e creativa del mediatore.

Con questa procedura le parti sono coinvolte nella soluzione della controversia (che non è calata dall’alto, come una sentenza o un lodo arbitrale). È una procedura che permette di prendere piena coscienza delle eccezioni “dell’altro”, dei suoi interessi e dei suoi bisogni, perché, per arrivare a raggiungere soluzioni creative, è necessario conoscere tutte le motivazioni delle parti e non fermarsi alle prese di posizione iniziali.
Dal 21 marzo 2011 la mediazione é obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:

    diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
    divisione
    successioni ereditarie
    patti di famiglia
    locazione
    comodato
    affitto di aziende
    risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo,
    contratti assicurativi, bancari e finanziari

L’obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012, per consentire un avvio graduale del meccanismo.
Per ulteriori e doverosi approfondimenti, vi invito a seguire questo link del Ministero della Giustizia, per avere un resoconto obiettivo ed imparziale del suo funzionamento nei primi mesi di vigenza della normativa di riferimento, vi invito a leggere qui
Mi occuperò ancora di questa materia, per cui...
Stay tuned! :)

 

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