14 gennaio 2008

Legge 210 del 1992 ed emotrasfusi fuori termine: importanti novità dalla Cassazione

Roma, 11 gen. (Apcom) - La decisione della corte di Cassazione di allungare i tempi di prescrizione per l'azione di indennizzo per le persone danneggiate da sangue infetto "garantirà una maggiore equità nella distribuzione dei fondi destinati proprio al risarcimento di questi pazienti".

Lo afferma Ignazio Marino, presidente della Commissione Sanità del Senato.

"La rilevanza dal punto di vista medico - continua Marino - sta nel fatto che alcuni dei virus trasferiti con il sangue infetto richiedono anche venti o trent'anni per manifestarsi chiaramente attraverso i sintomi di una malattia ormai conclamata.
A meno di eseguire esami del sangue sofisticati ogni anno - prosegue -
una persona può accorgersi di avere l'epatite C anche dopo venticinque anni da quando ha contratto il virus, quando la sua condizione di salute è compromessa".

Proprio per questo la Commissione sanità del Senato all'unanimità aveva ritenuto importante sostenere nella Finanziaria 2008, "un finanziamento di 180 milioni di euro annui per gli indennizzi a chi ha subito un danno da parte dello Stato sottoponendosi in ospedale ad una trasfusione di sangue", conclude.
Le persone che hanno contratto l'epatite o l'hiv - in seguito a trasfusioni con sangue infetto effettuate nelle strutture sia pubbliche che private - da oggi hanno più tempo per chiedere il risarcimento dei danni subiti al Ministero della Salute. Lo hanno deciso le Sezioni unite civili della Cassazione allungando i tempi di prescrizione per l'azione risarcitoria.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito - con sentenze depositate oggi e rese note ai soli difensori degli emotrasfusi contagiati dal sangue infetto - che "nelle ipotesi di infezioni da Hbv, Hcv e Hiv a seguito di trasfusioni con sangue infetto, eseguite in strutture pubbliche e private, non si configura il
reato di epidemia colposa, per la mancanza dell'elemento della volontaria diffusione di germi patogeni, bensì quello di lesioni o omicidio colposi".
"La prescrizione per l'azione di danno nei confronti del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulla 'tracciabilità' del sangue - spiega il comunicato della Cassazione, firmato dal Primo presidente Vincenzo Carbone - decorre non dal giorno della eseguita trasfusione, nè da quello in cui sono rilevati i primi sintomi della
malattia, bensì dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto consapevolezza della riconducibilità del suo stato morboso alla trasfusione subita".
In questo modo gli 'ermellini' hanno dunque allungato i tempi entro i quali chi è stato contagiato può iniziare la causa contro il Ministero della Salute. Proprio su questo punto la stessa Suprema Corte, con decisioni delle singole sezioni civili, aveva espresso orientamenti contrastanti.
"L'onere della prova della provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti grava non solo sul danneggiato - prosegue la nota di Carbone - ma anche sulla struttura sanitaria che dispone per legge o per regola tecnica della
documentazione sulla 'tracciabilità' (principio della vicinanza della
prova)".
"Per il nesso di causalità - si conclude - sono adottate le norme fissate dal codice penale lette alla luce della peculiarità del criterio di imputazione della responsabilità civile.
La responsabilità ministeriale per i casi di infezione da Hcv e Hiv (scoperti negli anni '80) decorre dalla scoperta del virus dell'epa e B (anni '70)''.

Finalmente molti cittadini danneggiati da emotrasfusioni o dalla somministrazione di emoderivati, che finora erano stati considerati "fuori termine", potranno chiedere i benefici della legge 210, godendo di speciali fondi accantonati allo scopo dal Governo con l'ultima legge Finanziaria.
Contattatemi con fiducia per avere ulteriori informazioni in merito.

Nessun commento:

Posta un commento