28 febbraio 2008

due parole sul danno esistenziale

Ricevo e pubblico volentieri questo breve saggio scritto dal mio carissimo amico nonche' insostituibile consulente, il Dott. Giuseppe Castellani, neuropsichiatra forense di chiara fama.
"Il ‘danno esistenziale’ riguarda quella parte di danno non patrimoniale che può ricondursi al complessivo peggioramento della qualità della vita della persona, allo scadimento delle sue relazioni personali e di lavoro,alla perdita o riduzione della dignità individuale e all’impossibilità di estrinsecare la propria personalità (sentenza n.156,31-01-2006, Tribunale di Firenze; Cass.SS.UU n.6572/2006)). Come si può considerare, ogni volta che ad un soggetto accadono eventi da lui non determinati che conducono – oltre ad un eventuale danno biologico-, a quelle tipologie sopra descritte, possiamo configurare la presenza del danno esistenziale. Tale danno si estende, comprovandolo, anche alle persone vicine al soggetto colpito, quali familiari e congiunti, in quanto determina anche in loro, in varia misura, una conseguente “lesione psicologica”. Spesso tale danno viene poco considerato in quanto non ancora pienamente conosciuto nella sua valutazione clinica ed oggettiva, rimettendosi, la Parte lesa, alla discrezionalità del Giudice. In realtà, gli strumenti per tale valutazione esistono e sono ben rodati; stabilire il nesso di causa/effetto costituisce la parte più importante e difficile (ci devono essere i reali presupposti), ma l’esperienza, la letteratura e le sentenze in merito sono già assai numerose per poter intraprendere anche questo essenziale e giusto cammino per il riconoscimento della risarcibilità al soggetto colpito.
La valutazione del danno esistenziale attiene decisamente alla sfera psicologica e neuropsicologica di indagine, attraverso la quale si giunge alla conoscenza oggettiva delle risultanze patologiche nel soggetto in causa. I criteri di quantificazione per la risarcibilità sono oggi conosciuti e si aggiungono alle altre valutazioni medico-legali: per esempio, se abbiamo già un danno biologico stimato,diciamo, del 40%, ed accanto a questo abbiamo un ulteriore danno esistenziale derivato di rilevante importanza, poniamo del 15%, non potremo fare la somma diretta ma la percentuale finale da richiedere sarà ben superiore a quella ottenuta per il solo danno biologico, ristabilendo un equilibrio valutativo del tutto dovuto alla parte sofferente.
A titolo brevemente esemplificativo di quanto spiegato sopra, riporto sinteticamente la valutazione per un giovane affetto da gravi problematiche cognitive e comportamentali seguite alla somministrazione vaccinica quando aveva pochi mesi di vita.
- Il paziente ha oggi 18 anni; attraverso la somministrazione della adeguata batteria di test neuropsicologici risulta oggettivamente affetto da una grave forma di deficit intellettivo, con ripercussioni sul suo adattamento, sulla sua vita affettiva e relazionale. Accanto a queste valutazioni, abbiamo le indicazioni testistiche che il soggetto, se non avesse subìto questo danno da vaccino, avrebbe sviluppato normalmente le sue capacità comportamentali complessive. Dunque, oltre all’invalidità biologica, abbiamo le indicazioni di un danno esistenziale di rilevantissima entità, che, secondo la letteratura in merito, quantifico del 75% permanente che si aggiunge all’altro. Se non fosse stata considerata adeguatamente con una rilevazione oggettiva, tale risarcibiltà non sarebbe stata considerata nella sua pienezza. Si comprende, così, quanto sia importante la considerazione del danno esistenziale ogni volta esso si presenti accanto a danni di altra natura."

Il mio studio puo' fornire agli interessati consulenze mirate sull'argomento, ed il pieno supporto logistico per intraprendere una qualsivoglia azione giudiziaria.

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