26 giugno 2012

la rivalutazione dell'assegno della legge 229/2005 deve basarsi sull'importo integralmente rivalutato della legge 210/1992. Parola della Avvocatura dello Stato!

Cari amici del Blog,

vi informo che l'Avvocatura dello Stato, a richiesta del Ministero della Salute, con la circolare n° 12 del 2012, ha espresso parere affermativo  circa l'obbligo di corrispondere l'assegno della legge 229 del 2005 sulla base degli importi previsti dalla legge 210 del 1992 integralmente rivaluti ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n° 293 del 2011, e parere favorevole circa l'obbligo decorrente dalla data della predetta Sentenza, aprendo tuttavia alla possibilità di riconoscere agli aventi diritto, in sede di impugnazione giudiziaria del provvedimento amministrativo di liquidazione del dovuto, il diritto a percepire fino a 10 anni ulteriori di arretrati (limite imposto dalla prescrizione ordinaria decennale).
Invito pertanto tutti i lettori che percepiscono i benefici della legge 210 del 1992 e 229 del 2005 a contattarmi, per definire insieme l'ammontare degli arretrati non ricevuti e le possibilità di recupero delle somme dovute.
Ringrazio il nostro appassionato lettore per l'importante segnalazione che ha fatto al Blog, nell'interesse collettivo.

2 commenti:

  1. ho letto solo oggi la rivalutazione della legge 229 e 210 come funziona in cosa consiste cosa bisogna fare e i 10 anni antecedenti in cosa consiste grazie fin da ora

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    1. caro lettore, potrà contattarmi in privato scrivendo la sua email nel Modulo di contatto che trova nella colonna di sinistra, in basso. la consulenza che riceverà non ha costi. cordiali saluti!

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