06 giugno 2014

IL RAGIONEVOLE DUBBIO


"Potrete ingannare tutti per un po'. Potrete ingannare qualcuno per sempre. Ma non potrete ingannare tutti per sempre". (Abramo Lincoln)

A linea Diretta del 5 Giugno 2014, in compagnia del Dottor Mariano Ioanna, Rappresentante delle Associazioni di danneggiati da vaccino di Firenze 100 Stelle Onlus e Nuove Speranze che aderiscono al progetto AsSIS, abbiamo parlato del diritto ancora oggi negato alle famiglie di avere una informazione corretta, imparziale ed esaustiva sui rischi di reazione avversa che una profilassi vaccinale priva di controlli preventivi di compatibilità e tolleranza al farmaco non può evitare in alcun modo.
Non avrà mai fine lo stillicidio dei danni alla salute riportati da un numero sempre maggiore di bambini dopo le vaccinazioni, se non cambierà il punto di vista dei medici sul’attuazione di misure profilattiche che continuano ad essere (im)poste senza un’adeguata informazione del paziente, senza una esauriente valutazione delle intolleranze ed idiosincrasie ai componenti del farmaco (che spesso non vengono nemmeno chiaramente indicati prima dell'inoculazione), e prescindendo sia dal suo consenso che dal suo diritto di scelta terapeutica, nel caso di possibili alternative (ad esempio i vaccini omeopatici, e le altre modalità di potenziamento delle difese immunitarie per via naturale).
Il "ragionevole dubbio" a cui fa riferimento la nostra Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n° 413 del 2009, che ha ispirato il videoclip messo in onda nel corso della puntata, è una misura di buon senso e di prudenza che trova una sua precisa ratio nella normativa previdenziale, di cui la legge sulle pensioni per danno vaccinale è parte.
Costituisce un errore ermeneutico inaccettabile, foriero di manifesta ingiustizia, l'intento spesso manifestato in giudizio dalla Amministrazione sanitaria di travisare il dettato della legge in tema di formazione della prova del danno vaccinale, poiché “…. a favore di coloro che presentano danni irreversibili derivanti da epatiti post trasfusionali, dall’articolo 1 comma terzo della legge 25/2/1992 n. 210, ovvero, in causa di morte del danneggiato, in favore dei soggetti indicati dall’articolo 2 comma terzo della stessa legge, la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia trasfusionale, il verificarsi dei danni anzidetti o della morte, ed il nesso causale tra i primi e la seconda, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità …” (Cass. sezione lavoro sentenza del 17/1/2005 n. 753).
In senso analogo Cass. Sezione lavoro sentenza del 21/6/2006 n. 14308, secondo cui “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità” .
In senso del tutto analogo, sempre in tema di malattie professionali, si vedano fra le altre, Cass. Sezione lavoro sentenza del 25/10/2005 n. 20665, Cass. Sezione lavoro sentenza dell’11/6/2004 n. 1128, particolarmente significativa Cass. Sentenza del 26/5/2006 n. 12559, secondo cui le conclusioni probabilistiche possono desumersi da dati epidemiologici.
Il "ragionevole dubbio" è un criterio tuttavia applicabile anche a monte della questione, ovvero alla profilassi vaccinale "effettuata al buio", e giustifica, pertanto, le ragioni del dissenso alle vaccinazioni qualora la ASL non possa o non sappia approntare misure attive e proattive di prevenzione del rischio alla salute, che è facilmente individuabile con esami metabolici, genetici, ed allergologici.
In questa ottica è perfettamente comprensibile l'esistenza di specifiche leggi regionali che disciplinano le modalità di dissenso alle vaccinazioni, norme che meglio specificano e danno sostanza al dettato costituzionale (in particolare si leggano gli articoli 3, 31 e 32) che pone i principi inderogabili di difesa del diritto della famiglia a tutelare i propri bambini, scegliendo liberamente, in assenza di un obbligo sanitario legislativamente individuato, la forma di tutela della salute dei figli più idonea alle condizioni e convinzioni personali.


Cliccando qui potrete (ri)vedere la puntata, inserita sul mio canale Youtube.

Stay tuned!


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