14 giugno 2017

LINEE GUIDA SU DISSENSO ED ESONERO DALLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE POST DECRETO LORENZIN


Sono numerose le famiglie che mi scrivono, ultimamente, per avere ragguagli su come manifestare alle autorità sanitarie il dissenso alle vaccinazioni pediatriche per i propri figli, soprattutto in concomitanza del terrorismo mediatico suscitato con il decreto Lorenzin e le istruzioni ministeriali applicative impartire a scuole ed Asl, senza nemmeno avere atteso la conversione in legge (non scontata) di questo provvedimento del Governo.
La pratica del dissenso informato e motivato è del tutto legittima, poiché la profilassi vaccinale non rappresenta, anche nella vigenza del decreto Lorenzin, un trattamento sanitario obbligatorio (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza 132 del 1992) che prevede il ricorso alla forza pubblica per la sua esecuzione coattiva, ma una misura di prevenzione delle malattie che trova ragione nella indubbia utilità ed efficacia del farmaco, che va sempre tuttavia valutata in ragione della sussistenza di ragioni oggettive di utilizzo, quali terapie individuali validate dal SSN, epidemie nel luogo di residenza dichiarate dalle Autorità sanitarie nazionali od internazionali, catastrofi naturali ed altre calamità che impongono la profilassi, e ragioni soggettive, rappresentante dalla volontà dei genitori di voler vaccinare o di voler evitare al figlio possibili reazioni avverse sulla base di intolleranze allergiche, disordini neurologici ereditari o palesatisi alla nascita, disfunzioni immunitarie ed immunodepressioni latenti che contrastano con uno o più indicazioni d’uso prescritte da ciascuno dei bugiardini allegati ai vaccini di cui si propone l’inoculo, oltre che con le linee guida del SSN relative alla profilassi vaccinale e la insindacabile valutazione del medico curante.
La richiesta di esonero è invece prevista dalla legge e non comporta, se si ottiene l’esonero, alcuna conseguenza in capo ai genitori (nessuna sanzione) od ai figli (vaccinazione non effettuata).
E’ importante ricordare che l’obiezione vaccinale, anche se effettuata in modo corretto, vi esporrà alle sanzioni pecuniarie previste dal decreto ed alla possibile segnalazione al Tribunale dei minori, ma vi consentirà di non procedere alla profilassi vaccinale, e di potervi difendere sia dalle conseguenze patrimoniali della sanzione, che può essere impugnata, sia dalla accusa giudiziaria di “cattiva genitorialità”, che rappresenta la indefettibile giustificazione del provvedimento di affievolimento della potestà genitoriale con cui è possibile procedere alla vaccinazione del figlio, permanendo  la contraria la volontà dei genitori o di uno di questi. Pertanto sarà forse necessario il ricorso ad un legale, ma questo è purtroppo, il necessario prezzo da pagare necessario in vigenza di un sistema di vaccinazioni obbligatorie che rappresenta un “unicum” a livello europeo…

DISSENSO INFORMATO E MOTIVATO

Prima di tutto, è necessario che il dissenso alle vaccinazioni (prima vaccinazione o richiamo) sia scritto (raccomandata con ricevuta di ritorno) e motivato.
Quando arriva la comunicazione scritta dell'incontro fissato per le vaccinazioni, potreste rispondere al mittente dichiarando, entrambi i genitori, la volontà di non voler vaccinare i propri figli, per le ragioni che seguono, che si riportano a puro titolo esemplificativo, non costituendo uno schema di richiesta amministrativa poiché le esigenze sono sempre molteplici ed individuali:
1)  mancata preventiva allegazione dei foglietti illustrativi (c.d. bugiardini) dei vaccini che si intende inoculare, oltre che mancata precisa indicazione dei lotti vaccinali completi di tutti i dati identificativi dei farmaci che si intenderebbero utilizzare; 2) come conseguenza di 1), mancata indicazione precisa dei rischi alla salute e delle comuni reazioni indesiderate legati ai vaccini, e mancata promozione della conoscenza della legge 210 del 1992 in materia di danno da vaccino, che deve essere obbligatoriamente portata a conoscenza delle famiglie prima della profilassi vaccinale; 3) mancata somministrazione da parte dello Stato di test preventivi di tipo genetico, immunitario, allergologico e di ricerca di intolleranze alimentari su genitori e bambino, indispensabili per verificare una possibile idiosincrasia ad uno o più componenti dei vaccini dell'organismo del soggetto ricevente (per una panoramica sui possibili test ed esami, che dovrete effettuare con la prescrizione e la supervisione di un medico, cliccate qui per maggiori informazioni a riguardo); 4) disponibilità alla profilassi, subordinata alla garanzia scritta, da parte del medico vaccinatore, della assoluta innocuità ed assenza di controindicazioni dei lotti vaccinali che si intendono utilizzare e, in assenza di questa prima, della allegazione necessaria al modello di dissenso predisposto eventualmente dalla ASL delle reali motivazioni di dissenso della famiglia alla profilassi vaccinale, contenute nella presente comunicazione raccomandata; 5) richiesta di vaccini in forma monovalente, nel caso in cui si possa dimostrare l'immunizzazione verso uno o più virus per i quali è prescritta l'obbligatorietà e si intenda procedere ad una vaccinazione parziale per i soli virus per i quali non è dimostrabile l'avvenuta immunizzazione.
Attendete una risposta formale scritta (se vi sarà), e considerate che ogni eventuale minaccia e indebita pressione che potrà esservi rivolta non può costituire in alcun modo pretesto per un intervento coattivo della autorità sanitaria, poiché tale opzione non è prevista dal nostro ordinamento giuridico come conseguenza automatica della segnalazione al Tribunale dei minorenni, ma come conseguenza dell’accertamento, in tale sede, di una condotta genitoriale irresponsabile, che è ben difficile da dimostrare in presenza delle numerose obiezioni e richieste che i genitori hanno fatto al centro vaccinale, od al medico vaccinatore, improntate al principio di precauzione e di trasparenza dell’attività amministrativa che sempre deve informare la condotta delle autorità sanitarie.
Se vi verrà richiesto di firmare il modulo prestampato di dissenso predisposto dalla ASL, non firmatelo qualora il modulo di consenso informato fornitovi risulti incompleto delle vostre reali ragioni scritte di dissenso, comunicate con lettera raccomandata.
Come ricorderete, avete posto la condizione (non rispettata) di ricevere la garanzia di assoluta innocuità ed assenza di controindicazioni della profilassi firmata dal medico vaccinatore e di poter allegare le vostre ragioni di dissenso, nella raccomandata che avete inviato! Qualora venisse firmata dal sanitario la garanzia di assoluta innocuità ed assenza di controindicazioni della profilassi vaccinale, ed in caso di reazione avversa, si può profilare una responsabilità per il fatto accaduto in capo al sottoscrittore della garanzia, per lesioni conseguenti a colpa professionale.
La famiglia, in questo caso, dovrà valutare attentamente se procedere alla vaccinazione o confermare l'obiezione, allegando le proprie ragioni del dissenso al modulo sottoscritto dal medico.

ESONERO

In presenza di disturbi neurologici, metabolici, immunitari ereditari o manifestati alla nascita o in conseguenza di altre cause, certificati dal medico curante come incompatibili con la profilassi vaccinale, il certificato di esonero, comunicato al medico vaccinatore od al centro vaccinale, impedisce legittimamente la vaccinazione, e può essere allegato al nido, alla scuola materna ed alla scuola dell’obbligo in sostituzione del libretto vaccinale, attuale requisito di accesso al servizio educativo in parola.

In alcune Regioni ci sono specifiche normative a tutela degli obiettori, mentre in Veneto e nella Provincia autonoma di Trento l'obbligo vaccinale è di fatto "sospeso" e sembra che questa prassi continuerà anche con il decreto Lorenzin.
Questa procedura, ad ogni modo, ha valore per tutto il territorio nazionale.

Sperando di avervi reso un servizio utile, porgo

Un saluto cordiale, a tutti!

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